1. L'indulto non si applica alle pene:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
2) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
3) 422 (strage);
4) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
5) 644 (usura);
6) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti previsti dagli articoli 73, commi 1, 1-bis, 2, 2-bis e 3, ove siano applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 80, e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.